Regolamento

REGOLAMENTO

Approvato nella Assemblea dei soci del 19 aprile 2018

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento regola i rapporti fra il consorzio e i soci consorziati persone giuridiche e/o professionisti in merito alla realizzazione delle attività.

Art. 2 – Modalità di azione del Consorzio

Il consorzio opera secondo due modalità:

a) modalità di promozione e/o azione diretta (con realizzazione in economia o attraverso l’affidamento delle attività ai soci)

b) modalità operativa “su mandato dei soci”

Art. 3 – Modalità di azione “su mandato dei soci”

Il consorzio è autorizzato ad agire per conto dei soci in base alla sua natura consortile – mutualistica.

Inoltre, essendo l’agire del Consorzio per conto delle consorziate connaturato alla natura consortile – mutualistica dello stesso consorzio, ed avendo il socio nel momento in cui ha deliberato l’adesione al Consorzio espressamente accettato le previsioni statutarie dello stesso, tale modalità si considera estesa a tutte le altre richieste di finanziamento presentate dal Consorzio anche senza necessità di ulteriori delibere.

Art. 4 - Vincoli associativi

Nei rapporti consorzio/enti associati vige la regola della massima libertà (tutto ciò che non è vietato è permesso). A norma dell’Art. 2527 C.C. il socio non può svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.

Art. 5 – Gestione delle attività – Consorzi Forestali

Tutte le attività derivanti da concessioni regionali, nazionali e comunitarie sono di competenza del consorzio. Al fine della realizzazione del precedente articolo i terreni saranno assunti in concessione da parte del consorzio.

La partecipazione alla compagine sociale dei consorzi forestali è di competenza consortile. Tutte le attività, di qualsiasi importo, derivanti dai Consorzi Forestali o dalla applicazione di regolamenti comunitari sono di competenza consortile.

Art. 6 – Direzione dei lavori

Tutte le attività sono dirette dal consorzio che ne vigila la perfetta realizzazione essendone responsabile verso il Committente. Ove necessario i lavori saranno diretti dal consorzio nella persona di un tecnico abilitato.

Art. 7 – Disposizioni generali per gli affidamenti

Nella assegnazione dei lavori dovrà tenersi conto:

• dell’impegno dei soci nell’ampliare l’area di attività consortile (ad esempio favorendo l’ingresso di nuovi comuni all’interno dei Consorzi Forestali);

• della necessità di penalizzare i soci che assumono attività esterne al consorzio o in concorrenza con lo stesso.

Se quindi in un’area non si realizzano tali condizioni il consorzio, in mancanza di altri soci interessati, potrà rivolgersi all’esterno anche favorendo l’adesione di nuovi soci.

Art. 8 - Affidamento dei lavori ai soci

I lavori sono affidate alle consorziate secondo questi criteri (in ordine di priorità):

a) alla struttura che ha procurato il lavoro e/o per competenza territoriale (esclusivamente comune di residenza del Socio e/o comuni che il socio ha fatto aderire attivamente ai Consorzi Forestali);

b) per competenza tecnica / operativa e capacità economico-finanziaria;

c) per migliore offerta economica praticata al Consorzio.

d) per miglior accreditamento come socio (affidabilità e precisione nei lavori, nei pagamenti, ecc.)

La disciplina di ogni singolo lavoro sarà regolata da apposite convenzioni fra consorzio e socio alla cui stipula è delegato il presidente il quale potrà anche procedere in deroga motivata ai principi generali sopra esposti.

Lo schema di convenzione applicata si intende facente parte del presente regolamento.

Art. 9 – Lavori in appalto

Per lavori in appalto si intendono sia quelli derivanti da appalto propriamente detti che quelli derivanti dalla applicazione degli art. 17 L. 97/94 e 15 D.Lvo 228/01 e norme similari.

I soci partecipano alle gare di importo superiore a € 40.000 (quarantamila) in modo coordinato. Il consorzio coordina la partecipazione dei soci.

I soci non possono svolgere attività concorrenziale diretta al Consorzio.

Il Consorzio risponde alle gare con due modalità:

a. per conto di una o più strutture consorziate

b. di propria iniziativa quando ritiene strategica la presenza consortile

La realizzazione dei lavori viene comunque prioritariamente affidata ai soci.

Le priorità per l’affidamento sono:

a. al socio che ha richiesto la partecipazione (con priorità al socio con sede nell’area)

b. per competenze tecnico – operative – economico-finanziarie

c. per migliore offerta economica praticata al Consorzio

d. competenza territoriale

In caso di più soci che richiedono la partecipazione si procederà:

a. ad una valutazione della proposta che favorisce maggiormente il successo della gara

b. ad un frazionamento del lavoro (ove tecnicamente possibile)

Il coordinamento per la partecipazione alle gare è affidata all’Ufficio gare consortile.

Le spese per la partecipazione alla singola gara sono accollate sulla struttura che ha richiesto la partecipazione e/o a quella che realizza il lavoro.

Art. 10 – Piccoli lavori

Tutti i lavori di importo inferiore a € 40.000 (quarantamila) potranno essere gestiti autonomamente dai soci. Il socio potrà sempre comunque richiedere l’intervento del consorzio.

Art. 11 – Sicurezza sul lavoro

I soci nella esecuzione delle attività sono obbligati al rispetto di tutte le norme sulla tutela della sicurezza sul lavoro e dovranno darne evidenza secondo quanto previsto dalle normative e dagli obblighi assunti in convenzione.

In particolare nel caso di appalto pubblico con specifica designazione in sede di gara del Socio/i Esecutore/i questo è tenuto alla consegna al Consorzio del POS/DVR corredato di attestazione di formazione e visite mediche di idoneità del personale in ottemperanza alla normativa vigente.

Il consorzio potrà fornire un servizio per aiutare i soci ad ottemperare alla normativa. Le modalità di svolgimento del servizio e i relativi costi sono definiti di concerto con i soci interessati.

Art. 12 – Qualità

Il consorzio applica per tutte le attività il sistema qualità. Il socio è tenuto ad adeguarsi, per la parte di propria competenza, al sistema utilizzato dal consorzio.

Art. 13 – Costi consortili

Ai costi consortili si fa fronte con una quota consortile minima sul netto dei lavori pari al 10%. A discrezione della presidenza si potrà praticare una percentuale maggiore in considerazione della redditività degli specifici lavori e servizi.

Il consorzio tratterrà inoltre, in caso di lavori, almeno il 30% degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Per singolo affidamento è inoltre prevista una quota fissa per oneri contrattuali pari a minimo € 250,00 su singolo affidamento.

Per i lavori affidati ad altri soggetti la quota consortile sarà stabilita di volta in volta.

Per lavori finanziati e altri tipi di lavori si procederà caso per caso con i minimi di cui al presente articolo.

Per progetti di altro genere si deciderà di volta in volta.

In tutti i casi si applica la ritenuta dell’1-2% per pagamento del capitale sociale – tassa di ammissione.

Per progetti di altro genere si deciderà di volta in volta.

Il Consorzio non pagherà l’IVA sulle fatture dei propri soci esecutori di attività rientrati nella applicazione dello split payment (art. 17-ter nel D.P.R. n. 633/1972) quindi tutte le relative fatture saranno pagate in acconto con saldo delle stesse quando il Consorzio riuscirà a compensare le relative somme o sarà in grado di ottenerne il rimborso.

Art. 14 - Tagli uso commercio affidati a soci

In caso di vendita a soci di boschi in piedi i soci acquirenti, al fine di assicurare i puntuali pagamenti, debbono garantire le rate di pagamento con appositi titoli (fideiussioni, cambiali, ecc.).

In caso di contemporanea gestione di tagli di uso commerciale e di tagli di uso civico si potrà ovviare a tale previsione in caso fino a quando sia i valori parziali ai singoli pagamenti che il valore totale di quanto dovuto al socio per il servizio di uso civico è superiore a quanto dovuto dal socio per le rate dei tagli commerciale. Ove uno di tali parametri non ci fosse si applica comunque quanto previsto dal comma precedente.

I pagamenti del socio al consorzio per il materiale legnoso acquistato derivanti da attività dei Consorzi Forestali, gestioni o affidamenti saranno regolati secondo le consuetudini normali.

Art. 15 - Spese

Il socio è tenuto al versamento delle spese a suo carico derivanti dal presente regolamento e dalla convenzione.

Le spese generali, ove previste in progetto, rimangono al consorzio a cui competono la progettazione, la direzione dei lavori e gli altri oneri generali, e potranno essere anche trattenuti alla fonte senza trasferimento della relativa somma alla cooperativa socia.

Le eventuali altre spese o oneri (fideiussioni, perimetrazioni, assistenza tecnica, ecc.) saranno previste sulle convenzioni e regolarmente fatturate dal consorzio ai soci.

Nei trasferimenti di somme fra consorzio e socio nel caso di lavori eseguiti “su mandato” si procederà al rilascio di ricevute.

Art. 16 – Contributo annuo

Al socio che al termine dell’anno non abbia lavorato in alcun modo con il Consorzio o con strutture consortili collegate e quindi non abbia versato una quota derivante da qualunque attività di almeno € 1.000,00 (mille) sarà richiesto il versamento di tale somma quale contributo associativo annuo, totale o fino a raggiungere tale cifra.

Il mancato versamento di tale quota comporta l’esclusione dal Consorzio.

Art. 17 – Versamenti capitale sociale

Il socio è tenuto inoltre al versamento del capitale sociale e tassa di ammissione nella misura del 2% sino al completamento di quanto dovuto e dell’1% successivamente al completamento quale ulteriore capitale sociale oltre la quota minima.

Art. 18 – Violazioni

Tutti gli articoli di cui si compone il presente regolamento si intendono vincolanti per il socio e per il Consorzio.

In caso di accertata violazione del regolamento il presidente è autorizzato ad applicare:

· richiamo scritto

· sanzioni economiche ed operative

Per le violazioni gravi (presentazione di progetti di finanziamento da parte del socio, partecipazione a gare d’appalto in concorrenza con il consorzio, qualunque altra attività svolta in concorrenza con il consorzio) sarà applicata l’esclusione dalla compagine sociale previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

Gli oneri derivanti da gestione tecnica e/o dei lavori che comportino, a causa di colpa o dolo, danni al consorzio (multe, more, spese legali, ecc.) sono da addebitarsi al socio che li ha procurati.

Art. 19 – Varie

Si intendono parte del presente regolamento tutte le decisioni legittimamente assunte dal Consiglio di Amministrazione e dall’Assemblea dei soci, nonché quanto previsto dagli schemi di convenzioni particolari con i soci.